CONTRATTO DI SOLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA
DI IMPIANTI TERMICI CON POTENZA INFERIORE A 35 KW
PREMESSA
L'assunzione del presente incarico da parte del Manutentore è subordinata all'accertamento delle conformità in ottemperanza alla legislazione vigente, dell'impianto termico, del locale di installazione del generatore di calore, delle predisposizioni per la ventilazione e per lo scarico dei fumi. Il presente contratto non costituisce nomina del manutentore a terzo responsabile.
Art. 1 - Le parti e l'oggetto del contratto impianto
Tra le parti: L'Impresa IDROTERMICA CONTINI SRL, di seguito per brevità "Manutentore", con sede legale in Via Piave 80 - 21062 - Cadrezzate con Osmate (Va) - e-mail idrotermica.contini@virgilio.it, tel: 0331.93.39.19 partita IVA 03156170122 - codice fiscale 03156170122 - iscritta alla CCIAA di Varese, al n. 03156170122, Albo Provinciale delle Imprese Artigiane al n 107116 e di seguito per brevità "Committente".
Viene stipulato il presente contratto avente quale oggetto il controllo e la manutenzione annuale programmata prevista del DPR 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni (DPR 21 dicembre 1999, n. 551, Allegato L del decreto Legislativo 192/05 e Allegato L del Decreto Legislativo 311/06), dell'impianto termico specificatamente descritto ed asservito da un generatore di calore presente nel libretto di impianto e riportato sul rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 (gruppi termici).
Art. 2 - Servizi compresi nel contratto
I servizi compresi nel contratto, calcolati su 1 ora e 30 minuti di lavoro (a caldaia), sono i seguenti:
- Diritto fisso di chiamata
- Manutenzione dell'apparecchio annuale come da istruzioni del fabbricante/installatore/manutentore
- Analisi biennale della combustione
- Rilascio del rapporto di controllo di efficienza energetica
- Compilazione e aggiornamento del libretto impianto
Nel caso in cui al tecnico manutentore fosse necessario più tempo per svolgere le operazioni sopra riportate e oltrepassasse il tempo calcolato, all'importo annuale dell'abbonamento si sommeranno le seguenti tariffe:
€ 18,70 ivato per il primo quarto d'ora - € 33,00 ivato dal quarto d'ora, alla mezz'ora e € 41,80 ivato dalla mezz'ora, all'ora - iva al 10%.
Art. 3 - Corrispettivo e modalità di pagamento
Il contratto ha una durata BIENNALE dalla data di stipula. Il committente verserà al Manutentore l'importo pattuito, dietro rilascio di bolla di lavoro o fattura, al momento della prestazione del servizio annuale di controllo e manutenzione. Il presente contratto non si rinnoverà a scadenza naturale e potrà subire variazione del prezzo in base all'andamento dell'indice di variazione del costo della vita rilevato dall'ISTAT. Il manutentore comunicherà al Committente l'eventuale variazione contestualmente al preavviso della visita di manutenzione.
Art. 4 - Definizione di impianto termico
L'impianto termico considerato è quello definito dalla lettera f) dell'art. 1 del DPR 412/93 come modificato dal DPR 551/05, dal DLG 311/06 ed eventuali successive modificazioni, e cioè un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con e senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari (o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi), comprendenti, ove esistenti, i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzo del calore, nonché gli organi di regolazione e controllo. Sono quindi compresi gli impianti termici, scaldacqua unifamiliari.
Art. 5 - Qualifica del Manutentore
Il Manutentore dichiara di possedere i requisiti tecnico professionali previsti dalla Legge per l'espletamento delle prestazioni previste dal presente contratto, ed in particolare il Manutentore dichiara di possedere i requisiti previsti dal DM 37/08 ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettere c) ed e).
Art. 6 - Responsabilità del Manutentore
Il Manutentore si impegna a garantire il risultato di qualità e sicurezza in conformità alle norme e regole tecniche vigenti all'atto del controllo, limitatamente alle prestazioni di manutenzione descritte nel contratto. Il Manutentore si impegna a rispettare scrupolosamente eventuali codici deontologici siglati con le associazioni di tutela del consumatore. Il Manutentore non si assume la responsabilità per anomalie, difetti, inconvenienti o irregolarità derivanti da cause naturali e per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissioni dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione e/o riparazione. Il Manutentore, inoltre, declina ogni responsabilità per la mancata osservanza di eventuali raccomandazioni e/o prescrizioni esposte nell'Allegato 2 e di eventuali indicazioni presenti nei libretti di istruzioni ed avvertenze degli apparecchi. Per tutto quanto non esplicitamente espresso si fa riferimento alle norme contenute nel Codice di Consumo e nel Codice Civile.
Art. 7 - Organizzazione degli interventi di manutenzione
Con frequenza concordata nell'art. 2 del presente contratto, indicativamente nel periodo tra marzo e ottobre, il manutentore ricorderà preventivamente al Committente, con semplice telefonata e/o con email, l'imminente scadenza della manutenzione dell'impianto termico e concorderà con il Committente la data per effettuare la visita di controllo e manutenzione. Durante l'intervento di manutenzione ordinaria programmata verranno eseguite tutte le verifiche richieste dal "rapporto di controllo e manutenzione" e meglio specificate nell'articolo 8. La manutenzione dell'apparecchio è da intendersi con frequenza "annuale", questa deve eseguirsi dopo 12 mesi dalla data delle manutenzione precedente o dopo 12 mesi dalla data della prima accensione dell'apparecchio in caso di installazione di un nuovo generatore di calore.
Art. 8 - Prestazioni a cura del Manutentore - Manutenzione programmata
Il servizio di manutenzione programmata si articolerà in una visita perlomeno annuale, oppure avrà cadenze più frequenti che verranno comunque indicate nell'art. 2 del presente contratto, in caso di particolari tipi di generatori di calore o in caso di particolari tipi di installazione.
La manutenzione periodica del generatore di calore e dell'impianto termico comprenderà l'esecuzione di alcune fondamentali prestazioni quali: la pulizia dello scambiatore di calore lato fumi, lo smontaggio e pulizia del bruciatore, il controllo e pulizia del circuito aria comburente, il controllo dell'assenza di perdite e ossidazioni dai raccordi interni della caldaia, il controllo ed eventuale ripristino della corretta pre-carica dei vasi di espansione, il controllo dell'assenza di perdita dalle valvole di sicurezza, il controllo della regolarità dall'accensione e del corretto funzionamento generale, il controllo del corretto funzionamento dei dispositivi di comando e di sicurezza, la verifica e controllo dell'assenza di fughe di gas nell'apparecchio, la verifica e controllo del corretto funzionamento in servizio riscaldamento, la verifica e controllo del corretto funzionamento in eventuale produzione in acqua calda sanitaria.
Le operazioni di manutenzione dell'impianto termico comprenderanno, inoltre, anche la verifica dell'idoneità del locale ove è ubicato il generatore di calore, la verifica del corretto dimensionamento delle aperture di ventilazione, la verifica dell'assenza di ostruzioni delle aperture di ventilazione, la verifica del corretto dimensionamento delle aperture di aerazione, la verifica della pendenza, della sezione, delle lunghezze e dello stato di conservazione del canale da fumo, la verifica dell'evacuazione dei prodotti della combustione, la verifica dell'assenza di riflussi dei prodotti della combustione in ambiente e la conseguenza assenza di perdite dai condotti di scarico.
Analisi della combustione e verifica del rendimento: Ai fini della sicurezza, su qualsiasi modello di generatore di calore, la verifica della combustione verrà effettuata con cadenza decisa dal fabbricante/installatore/manutentore, oppure avrà cadenze più frequenti che verranno comunque indicate nell'articolo 2 del presente contratto, in caso di particolari tipi di generatori di calore o in caso di particolari tipi di istallazione. L'analisi della combustione verrà eseguita conformemente a quanto disposto dalla norma UNI 10389/09, ed in particolare verrà verificato con scrupolosa attenzione il tenore del monossido di carbonio (CO), del tenore di anidride carbonica (CO2) e del rendimento energetico di combustione. Alla fine delle operazioni di manutenzione e di verifica dei prodotti della combustione, il tecnico incaricato compilerà gli appositi riquadri di propria competenza presenti nel Libretto di impianto, apponendo la propria firma ed evidenziando tutti i valori dei parametri della combustione.
Compilazione del rapporto di controllo tecnico (allegato 2): Il tecnico che eseguirà le operazioni di manutenzione rilascerà obbligatoriamente, un rapporto di controllo tecnico, cosi come disposto dall'allegato 2 del Decreto Legislativo 74/13 ed eventuali successive modifiche, documentando cosi l'avvenuta manutenzione periodica dell'impianto. Con le modalità e le cadenze temporali indicate dal Comune o dalla Provincia dove è ubicato l'impianto, il Manutentore invierà il rapporto di controllo tecnico, completo dei parametri di combustione relativi al rendimento energetico, all'ente preposto per i controlli e le verifiche, così come prescritto dal DLG 74/13.
Art. 9 - Responsabilità del Committente
Il Committente, quale Responsabile dell'uso e dell'esercizio dell'impianto termico dovrà firmare per presa visione l'allegato 2 rilasciato dal Manutentore e dovrà attenersi alle osservazioni, raccomandazioni e soprattutto alle prescrizioni riportate dal Tecnico nel rapporto tecnico, nonché sarà tenuto a rispettare la scadenza della prossima manutenzione indicata sull'Allegato stesso. Il Committente dovrà dare libero accesso al locale caldaia o alla caldaia stessa, liberandola preventivamente ad esempio da mobili e/o mensole. Il Committente dovrà rispettare il periodo annuale e giornaliero di esercizio dell'impianto termico a seconda della zona climatica di appartenenza. Il Committente non potrà effettuare o far effettuare modifiche di alcun genere al generatore di calore e/o all'impianto senza aver preventivamente informato il Manutentore. Il Committente, inoltre, dovrà comunicare tempestivamente al Manutentore eventuali aggiornamenti riguardanti i propri dati, quali ad esempio il numero fisso, cellulare - mail, cambio dell'occupante o cambio della caldaia effettuato con un altro installatore.
Art. 10 - Sostituzione del generatore di calore
Qualora il Manutentore, attraverso la verifica delle combustioni, rilevi che il generatore di calore non sia in grado di raggiungere il rendimento energetico minimo di combustione (misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare in condizioni di normale funzionamento) già previsto dall'art. 11 comma 14 del DPR 412/93, come modificato dal 551/99 e successive modifiche, segnalerà al Committente la necessità di sostituire il generatore di calore sul rapporto di controllo energetico e copia di tale comunicazione verrà necessariamente inviata anche all'ente di controllo degli impianti termici della Provincia di appartenenza.
Art. 11 - Validità del contratto
Ai sensi di quanto disposto dalla Direttiva CEE 855/577 e recepito con Decreto legislativo n. 50 del 15/01/1992 il presente contratto di manutenzione può essere annullato entro 10 giorni dalla data della stipula, tramite raccomandata a.r. inviata alla sede legale del Manutentore con cui è stato sottoscritto.
Art. 12 - Esclusioni
Sono esclusi dal presente contratto tutti gli interventi tecnici non espressamente indicati nell'art. 2 del contratto stesso. Il Committente potrà richiedere ed ottenere dal Manutentore eventuali interventi straordinari di assistenza e qualora questi non siano stati compresi nell'articolo 2 del presente contratto, il Committente provvederà al pagamento dei relativi costi per il trasferimento, per la manodopera ed eventuali pezzi di ricambio necessari. Dal contratto, in tutti i casi, sono esclusi eventuali interventi per l'adeguamento dell'impianto alle normative di Legge e tutti gli interventi, con o senza l'utilizzo di parti di ricambio, causati da agenti atmosferici esterni, quali ad esempio depositi calcarei, calamità naturali, fulmini, gelo, impurità dell'acqua, corpi estranei. Sono inoltre esclusi e saranno conteggiati a parte tutti i costi relativi ad interventi non giustificati o inutili, quali ad esempio la mancanza gas per chiusura del rubinetto, mancanza dell'acqua di rete o intasamento dei filtri dei rubinetti, errato posizionamento del selettore estate/inverno, errato posizionamento del termostato di regolazione, manomissioni operate anche involontariamente dal Cliente, nonché qualsiasi altro intervento non riportabile a problemi tecnici del generatore di calore.
Art. 13 - Recesso
Sono causa di risoluzione anticipata del contratto la documentata e persistente inadempienza agli obblighi contrattuali assunti dal Manutentore nei confronti del Committente ed in particolare il mancato rispetto documentato da parte del Manutentore delle procedure e delle condizioni fissate dal presente contratto.
Il Manutentore avrà la facoltà di recedere dal contratto, mantenendo diritto al pagamento delle prestazioni eseguite sino al momento del recesso:
- nell'ipotesi che il Committente non provveda al pagamento del corrispettivo dovuto e meglio specificato nell'articolo 3;
- nell'ipotesi che il Committente non provveda alla regolarizzazione di eventuali difformità o cause negative che il Manutentore dovesse segnalare negli appositi spazi del rapporto di controllo tecnico (Osservazioni, Raccomandazioni, Prescrizioni);
- nell'ipotesi che il Committente non rispetti la scadenza della manutenzione indicata nell'articolo 2 e l'organizzazione di tale intervento secondo le modalità riportate nell'articolo 7;
- nell'ipotesi in cui l'impianto termico subisca interventi tecnici da parte di personale non autorizzato dal Manutentore medesimo;
- nell'ipotesi che il Committente non provveda alla sostituzione del generatore di calore entro 300 giorni solari a partire dalla data di verifica così come previsto dall'art. 11 comma 15 del DPR 412/93 e successive eventuali modificazioni. In tutti i casi la volontà di recedere dal contratto dovrà essere comunicata con raccomandata a.r.
Art. 14 - Privacy
I dati personali del Committente, saranno utilizzati dal Manutentore nel pieno rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti dal Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e dalle altre norme vigenti in materia.
Avvertenza Legale sulla Proprietà Intellettuale: Il presente documento, le condizioni generali di contratto e le logiche commerciali ivi contenute sono di esclusiva proprietà di Idrotermica Contini S.r.l. e sono tutelati ai sensi della Legge 633/1941 (Diritto d'autore) e del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale). È fatto espresso e severo divieto di riproduzione, estrapolazione, screenshot, copia-incolla, diffusione o utilizzo non autorizzato per fini commerciali da parte di aziende terze. Qualsiasi violazione sarà perseguita a norma di legge.